Chi è tenuto: l’obbligo riguarda le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con stabile organizzazione nel Paese, iscritte al Registro delle Imprese; sono escluse solo alcune categorie espressamente previste dalla legge. Oggetto dell’obbligo: le imprese devono assicurare le «immobilizzazioni» iscritte nell’attivo (art. 2424 c.c., voce B-II, numeri 1), 2) e 3)): terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali/commerciali utilizzati per l’attività. Decreto operativo: il Decreto interministeriale n. 18/2025 definisce modalità applicative, criteri di determinazione dei premi, limiti di capacity e la convenzione di riassicurazione cui le compagnie possono aderire (coinvolgendo SACE per la riassicurazione pubblica). Scadenze e proroghe: i termini sono stati aggiornati nel corso del 2025. In estrema sintesi (testo di legge e conversione DL): la disciplina ha previsto scadenze differenziate per dimensione d’impresa (con proroghe rispetto alla prima scadenza fissata al 31/12/2024). La conversione in legge (L. 78/2025) ha formalizzato proroghe e scadenze differenziate e stabilito termini successivi per medie, piccole e micro imprese. Condizionalità e conseguenze dell’inadempimento: il mancato adempimento può incidere sull’accesso a contributi pubblici e su altri benefici/incentivi; il legislatore ha inoltre previsto meccanismi transitori e specifiche per la pubblicazione delle condizioni di polizza da parte delle imprese assicuratrici.